STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA "COMPAGNIA DEGLI ARCIERI DI TREVISO"
TITOLO I
Costituzione, denominazione e sede sociale
Art. 1
Nel 1956 il Sig. POLO rag. Paolo costituiva in Treviso la prima
associazione italiana d'amatori del tiro con l'arco, tuttora
esistente ed operante.
Essa è un'associazione sportiva dilettantistica, operante
ne settore sportivo, ricreativo e culturale, senza fini di lucro,
e non svolge attività commerciale.
Dal 1961 aderisce alla FITARCO (Federazione Italiana Tiro con
l'Arco), affiliata al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)
e relative strutture periferiche.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad
altre Associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione
Sportiva, alle leghe sportive e simili, sia nazionali sia locali.
Art. 2
Tale associazione, con sede in Treviso, in via Graziano 14, è
denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "COMPAGNIA
DEGLI ARCIERI DI TREVISO" ed è retta a gestione autonoma.
TITOLO II
Oggetto dell'attività
Art. 3
La "Compagnia" è un centro permanente di vita
associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività
è espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo ovvero nel pieno rispetto dei principi di democrazia
e uguaglianza dei diritti tra associati.
La "Compagnia" è apolitica e non ha fini di
lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per
l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi e per
promuovere e sviluppare la pratica del Tiro con l'Arco rispettando
i regolamenti della FITARCO.
Art. 4
La "Compagnia" si propone di:
- promuovere e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica
del Tiro con l'Arco e delle attività sportive di supporto
all'attività principale.
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi
e strutture sportive di vario genere.
- organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione
a campionati, gare, manifestazioni e iniziative di tiro con l'arco
e altre discipline sportive.
- promuovere l'attività didattica, ossia indire corsi
di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento,
corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
Inoltre la "Compagnia", mediante specifiche deliberazioni,
potrà:
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici
per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico
o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni
ed iniziative sportive.
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri
impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni
sportive e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri
Soci.
- organizzare attività ricreative e culturali a favore
di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci.
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro,
attività di natura commerciale per autofinanziamento;
in tal caso dovrà osservare le normative amministrative
e fiscali vigenti.
TITOLO III
Soci
Art. 5
Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte
le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino
a realizzarli.
Sono soci onorari di diritto "pro tempore" il Prefetto
di Treviso, il Sindaco della città di Treviso, il Presidente
della Provincia di Treviso, il Presidente dell'Ente Provinciale
per il Turismo di Treviso, il Presidente della Federazione Provinciale
del CONI e tutti coloro che si siano resi altamente meritevoli
in seno alla "Compagnia".-
Art. 6
Chi intende essere ammesso come Socio, dovrà farne richiesta
scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al
presente statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le
delibere adottate dagli organi della "Compagnia".
All'atto dell'iscrizione sarà rilasciata tessera e il
richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di
Socio e tesserato FITARCO.
Le domande di ammissione, da inviare al Presidente, vengono esaminate
ed accettate dal Consiglio.
Art. 7
La qualifica di Socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dalla "Compagnia".
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio
parere e il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine
all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali
regolamenti.
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi.
I Soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto Sociale, dei Regolamenti della
FITARCO e delle deliberazioni assunte dagli organi Sociali;
- al pagamento del contributo associativo;
- alla partecipazioni alle assemblee Sociali, salvo giustificati
impedimenti;
- a partecipare a tutte le attività promosse, salvo giustificati
impedimenti.
Art. 8
I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo e le eventuali
quote mensili stabilite di volta in volta dal Consiglio in funzione
dei programmi d'attività.
Tali quote devono essere determinate annualmente, per l'anno
successivo, con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso
non potranno mai essere restituite.
Le quote e i contributi associativi sono incedibili e non rivalutabili.
In caso di recesso, il Socio deve darne comunicazione per iscritto
al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell'iscrizione
alla "Compagnia".
Art. 9
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per
causa di morte.
Art. 10
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del Socio :
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli
eventuali regolamenti Sociali e FITARCO e delle deliberazioni
adottate dagli organi della "Compagnia".
- che senza giustificato motivo si renda moroso del versamento
del contributo annuale e delle quote mensili.
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli
interessi della "Compagnia".
- che eserciti un atteggiamento non leale e rispettoso verso
gli altri Soci e non educativo verso i Soci di minore età.
- che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali,
alla "Compagnia".
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
soci.
Art. 11
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione,
debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.
TITOLO IV
Fondo comune
Art. 12
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito
da:
- le quote sociali versate annualmente dai Soci.
- erogazioni, contributi o liberalità, di Soci e non Soci,
che pervenissero alla "Compagnia" per un migliore conseguimento
degli scopi Sociali.
- da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati
con gli introiti di cui sopra.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
Esercizio Sociale
Art. 13
L'esercizio Sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre d'ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare
all'Assemblea dei Soci.
Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO V
Organi della "Compagnia"
Art 14
Sono organi della "Compagnia":
1. l'Assemblea dei Soci.
2. il Presidente.
3. il Consiglio Direttivo.
Assemblee
Art. 15
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione
deve effettuarsi mediante lettera indirizzata ai Soci e avviso,
da affiggersi nel locale della sede Sociale e dei luoghi d'allenamento
almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del
giorno, il luogo di svolgimento, la data e l'orario di prima
e seconda convocazione.
Art. 16
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo.
b) procede alla nomina degli Organi Sociali.
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
della "Compagnia" riservati alla sua competenza dal
presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi
alla chiusura dell'esercizio Sociale.
L'Assemblea, inoltre, si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto,
con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto
dei Soci.
In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni
dalla data della richiesta.
Art. 17
L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando
si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto
e sullo scioglimento della "Compagnia" nominando i
liquidatori.
Art. 18
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita quando siano presenti la metà
più uno dei Soci aventi diritto.
In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto di voto i Soci maggiorenni.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta
dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo
che sullo scioglimento della "Compagnia" : per questo
occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei Soci presenti.
Consiglio Direttivo
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da n. 4 membri scelti
fra i Soci iscritti da almeno un anno alla "Compagnia"
e dal Presidente.
Sono ineleggibili e non possono far parte del Consiglio i Soci
che ricoprono cariche politico-elettive,
È fatto divieto per gli amministratori della società
o associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima
carica sociale nell'ambito di società e associazioni sportive
affiliate alla FITARCO.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni
e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente,
il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte
le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non
meno di otto giorni prima dell'adunanza.
E' fatto obbligo la partecipazione ai Consigli, salvo giustificati
motivi: l'immotivata assenza per due riunioni consecutive, renderà
automatica la sua decadenza dal Consiglio stesso.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza del
componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione della "Compagnia".
Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio
Direttivo:
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari.
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
- compilare i regolamenti interni.
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività
Sociale.
- deliberare sulla costituzione e scioglimento delle varie attività
sportive autonome.
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei
Soci.
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori
d'attività in cui si articola la vita della Società.
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
della "Compagnia".
Art. 20
In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio
Direttivo provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione
del Consiglio stesso.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica
devono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda
alla sostituzione dei mancanti.
Il Presidente
Art. 21
Il Presidente, eletto dall'Assemblea fra i Soci iscritti da almeno
un anno alla "Compagnia" e che non ricoprano cariche
politico-elettive, è il rappresentante legale della '"Associazione
Sportiva Dilettantistica "COMPAGNIA DEGLI ARCIERI DI TREVISO".
Esso:
- resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
- presiede la seduta del Consiglio Direttivo.
- dispone l'erogazione delle spese ordinarie, nei limiti fissati
dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci.
- sovrintende all'esatta osservanza dello Statuto.
- esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo
o dall'Assemblea dei Soci.
Al Presidente, cui spetta in via autonoma il potere di ordinaria
amministrazione, può essere attribuito, previa delibera
del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate
dal Vice Presidente.
Nel caso di dimissioni, recesso o altro del Presidente, decade
automaticamente il Consiglio Direttivo, e la rielezione degli
Organi Sociali verrà esperita dall'Assemblea entro tre
mesi.
TITOLO VI
Scioglimento della "Compagnia"
Art. 22
Lo scioglimento della "Compagnia" può essere
deliberato dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno
i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento della "Compagnia", sarà
nominato un liquidatore scelto anche tra i non Soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno
devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità
generale, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione
e lo sviluppo dell'attività Sportiva, sentito l'organo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996,
n°662.
TITOLO VII
Norma finale
Art. 23
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto,
valgono, in quanto applicabili, le norme e le direttive del CONI,
nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FITARCO inoltre
alle norme degli organismi Internazionali cui la FITARCO è
affiliata, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.